Rateizzazione multe

Descrizione del servizio

Il Codice della Strada consente la rateizzazione del pagamento dovuto ai soggetti che versino in condizioni economiche disagiate. La rateizzazione può essere richiesta per una o più violazioni purché accertate con uno stesso verbale, per un importo complessivo superiore a 200 euro. A seguito della richiesta di rateizzazione non può essere presentato ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

Chi può presentarla

Per nuclei individuali il valore ISEE non deve superare 10.628,16 euro mentre se  l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente, compreso il richiedente e i limiti di reddito di cui sopra sono elevati di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.

Documenti da presentare

  • modulo di richiesta della rateizzazione
  • copia del verbale di accertamento
  • documentazione attestante il disagio economico (CUD, 730 o Attestazione Isee)

Scadenza per la presentazione

L’istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.

Tempi di risposta

La richiesta di rateizzazione multe si intende respinta se entro il termine di 90 giorni non viene accolta con provvedimento di accoglimento scritto.

Modalità

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, la Polizia Municipale dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di:

  • 12 rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000
  • 24 rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000
  • 60 rate se l’importo dovuto supera euro 5.000

L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.
In caso di accoglimento dell’istanza, il comando di Polizia Municipale provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.
In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.

Normativa di riferimento

  • Art. 202- bis Decreto Legislativo N. 285 del 30 aprile 1992 – Codice della Strada

Documentazione

Elenco documenti per il Comune di Borgo Val di Taro

Richiesta rateizzazione multe


Ultimo aggiornamento: 31 Dicembre 2014 alle 20:25

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