Per distributori automatici si intende un macchinario che eroga prodotti selezionati dall’utente, previo pagamento degli stessi, indicati sul distributore.
Le Imprese devono segnalare al Comune dove intendono esercitare l’attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici, nel settore alimentare e non alimentare, oltre a comunicare le variazioni intervenute e la cessazione dell’attività. Tale forma speciale di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 18 del D.Lgs 114/98, come modificato dall’art. 68 del D. Lgs 59/2010, rientrando nella fattispecie di cui all’’art. 4, comma 1, lett. “h”, punto 2 del precitato D. Lgs 114/98.
Tutti i distributori automatici devono recare la ragione sociale dell’impresa utilizzatrice, inamovibile e leggibile.
Per i distributori di generi non alimentari il trasferimento di un apparecchio in una sede diversa da quella originariamente indicata, la dismissione di un apparecchio e la installazione di distributori in altre strutture, all’interno del Comune dove l’Impresa già opera, sono segnalate dall’Impresa al Comune competente per territorio entro 90 giorni.
Nel caso si proceda all’installazione di ulteriori distributori di generi non alimentari in sede per la quale l’Impresa abbia già dato comunicazione al Comune, ovvero si proceda a una sostituzione dei medesimi, non è dovuta alcuna segnalazione al Comune.
Per i distributori di generi alimentari le variazioni inerenti il trasferimento di un apparecchio in una sede diversa da quella originariamente indicata, la dismissione di un apparecchio e l’installazione di ulteriori distributori anche in altre strutture, all’interno del Comune dove l’Impresa già opera, non sono assoggettate alla presentazione della SCIA. Sussiste, comunque, l’obbligo di preentare ogni 6 mesi l’aggiornamento della “Notifica” ai fini della Registrazione di cui all’art. 6 del Reg. CE 852/2004 e della Determina della Regione Emilia-Romagna n. 16842 del 27/12/2011, con il prospetto cumulativo delle locazioni dove i distributori automatici sono installati alla data della comunicazione stessa.
Qualora la vendita avvenga mediante apparecchi automatici installati su aree pubbliche è prescritta l’osservanza delle norme sull’occupazione del suolo pubblico.
La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 114/98 e s.m., alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita e richiede l’utilizzo della specifica modulistica.
È vietata la vendita, mediante distributori automatici, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.