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Polizia Commerciale
I servizi di Polizia Commerciale comprendono la vigilanza sulle attività commerciali e sulle aree pubbliche destinate al commercio garantendo il rispetto e la corretta applicazione delle normative di settore.
Le fiere sono manifestazioni caratterizzate dall’afflusso di operatori autorizzati a commerciare su aree pubbliche. Sono organizzate in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività e avvengono in giorni stabiliti e su aree, pubbliche o private, messe a disposizione dal Comune.
Esercizio del Commercio Ambulante
Nella forma hobbistica sono collocati quelli che non essendo in possesso dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti.
Sono mercatini degli hobbisti, i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree pubbliche o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all’esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non in possesso delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche.
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Il mercato è caratterizzato dall’afflusso di operatori autorizzati a commerciare su aree pubbliche. Di solito, si svolge all’aperto in giorni stabiliti e su aree pubbliche o private messe a disposizione dal Comune.
Esercizio del Commercio Ambulante
I produttori e imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile ed iscritti nel Registro delle Imprese esercitano le seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse.
Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori ed i loro consorzi quanto utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile, come sostituito dal comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano e possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, ecc..
Si intendono connesse le attività, esercitate dal medesimo produttore/imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla forniture di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda. È consentita, inoltre, la vendita del latte vaccino crudo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria.
Le vendite di prodotti da parte dei produttori e imprenditori agricoli possono essere svolte: su aree pubbliche in forma itinerante, con posteggio nei mercati, attraverso sito web, in locali, mediante distributori automatici oppure su superfici all’aperto o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola.
Alla vendita diretta da parte dei produttori e imprenditori agricoli non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 114/98 e s.m., tranne il caso in ci l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società.