Accesso agli atti
Accesso ai documenti
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Modalità di accesso
Accesso Informale
Il diritto di accesso può essere esercitato informalmente, con richiesta anche solo verbale. L’interessato dovrà far conoscere la propria identità; dovrà inoltre fornire ogni riferimento utile per l’individuazione dell’atto o documento richiesto e precisare l’interesse relativo all’oggetto della richiesta. In merito alla richiesta, l’ufficio risponde, se possibile, immediatamente e senza formalità.
Accesso Formale
Se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta informale (o se sorgono dubbi sulla legittimità del richiedente, sulla sussistenza dell’interesse, sull’accessibilità del documento), il richiedente è invitato a presentare domanda formale. In ogni caso il richiedente può sempre presentare richiesta formale, che deve essere protocollata dall’ufficio ricevente e deve essere accompagnata da una ricevuta (per ricevuta si intende anche il timbro apposto sulla copia della richiesta).
Tempi di risposta
Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. In assenza di risposta, alla scadenza dei 30 giorni, la richiesta si intende rifiutata. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta il dirigente responsabile è tenuto, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ad informare il richiedente. In questo caso il termine del procedimento inizierà a decorrere dalla presentazione della nuova richiesta o dal completamento della precedente.
Esclusione dall’accesso
È escluso l’accesso per gli atti e i documenti la cui conoscenza può danneggiare la sicurezza e la difesa nazionale, per quelli che si riferiscono alla tutela dei diritti di riservatezza dei singoli, dei gruppi e delle associazioni e per quelli che si riferiscono all’ordine pubblico. È inoltre escluso l’accesso per i seguenti atti e documenti:
- certificazioni sanitarie, cartelle cliniche, verbali di commissioni mediche
- atti giudiziari e non giudiziari relativi allo stato giuridico delle persone
- notizie su pignoramenti, cessioni di stipendio, posizione giuridico economica, tipo di delega sindacale
- fascicoli personali di dipendenti e comunque tutti gli atti che riguardano la sfera privata dei soggetti
- atti del procedimento disciplinare
- atti di valutazione del personale
- prospetto assenze di dipendenti e cartellini marcatempo
- dati anagrafici, notizie personali, informazioni su situazioni finanziarie e condizione di disagio familiare
- atti di polizia giudiziaria, atti ed informazione provenienti dall’autorità di pubblica sicurezza.
Costo
La visione degli atti e dei documenti è gratuita. Al momento la riproduzione di copie è gratuita. Sono gratuite le copie richieste dai consiglieri comunali ai fini dell’esercizio del loro mandato.
Normativa di riferimento
- Legge n° 241 del 1990 e successive modifiche
- Statuto Comunale
Documentazione
Elenco documenti per il Comune di Borgo Val di Taro
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Ultimo aggiornamento: 28 Ottobre 2016 alle 10:08